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  • Immagine del redattoreAvv. Nicola Longobardi

Separazione e divorzio. Le risposte alle domande più frequenti.

Non è un segreto che il legame coniugale “finché morte non ci separi” sia un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.

I matrimoni che giungono al termine a causa di una crisi della coppia sono oramai un fatto frequentissimo. Secondo gli ultimi dati ISTAT pubblicati (relativi al 2015), in un anno in Italia sono stati celebrati 194.377 matrimoni, mentre sono state registrate 91.706 separazioni e 82.469 divorzi. Inoltre, le separazioni e i divorzi continuano a crescere negli ultimi anni.

Vediamo un po’ quali sono le domande più frequenti su questo tema.


Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

Spesso i due termini vengono impropriamente usati come sinonimi, ma si tratta di due cose differenti.

Con la separazione il legame coniugale non viene sciolto, ma semplicemente “sospeso” in attesa di una eventuale riconciliazione oppure di un definitivo scioglimento mediante divorzio.

Il divorzio invece, introdotto in Italia con la Legge 898 del 1970, consiste nello scioglimento del matrimonio e la definitiva cessazione del legame coniugale. Dunque, solo da quel momento è possibile contrarre nuove nozze.

Nelle unioni civili, invece, non è previsto l’istituto della separazione ed è possibile procedere allo scioglimento del legame immediatamente.


Quando posso chiedere la separazione e il divorzio?

La separazione può essere richiesta da ciascuno dei coniugi quando ritenga che il legame affettivo sia venuto meno causando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza oppure un pregiudizio alla crescita dei figli eventualmente presenti. Quindi, non è necessario il consenso dell’altro coniuge per potersi separare.

Lo stesso vale per il divorzio, ma è possibile richiederlo solo dopo che vi sia stato un precedente periodo di separazione di almeno 6 mesi (nel caso di separazione consensuale) oppure di 1 anno (nel caso di separazione giudiziale).

Inoltre, il divorzio può essere richiesto direttamente, senza attendere i predetti periodi di separazione, quando uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.


Che differenza c’è tra Separazione (o divorzio) consensuale e giudiziale?

Nonostante il nome fuorviante, in entrambi i casi il procedimento si svolge davanti ad un Giudice ed è richiesta l’assistenza di un avvocato.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano d’accordo sul venir meno del rapporto, in tal caso si procede ad una separazione (o divorzio) “consensuale” con il quale vengono stabiliti di comune accordo le relative condizioni (modalità di affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione o ripartizione di eventuali beni in comune ecc.). In tal caso il Giudice si limita a fare un controllo sull'accordo per verificare che lo stesso sia rispettoso della Legge e, ad esempio, non comporti un pregiudizio per la prole.

Se invece vi è disaccordo sulla separazione (ad esempio, solo uno dei due vuole separarsi) oppure sulle condizioni della stessa (ad esempio, uno ritiene di voler addebitare all'altro la separazione e ritiene di avere diritto ad un assegno di mantenimento), si deve procedere alla separazione “giudiziale”. In tal caso, spetterà al Giudice decidere su tutti i temi controversi pronunciando una sentenza.


Quali aspetti vengono decisi nel procedimento di separazione?

Nel procedimento di separazione vengono determinati e regolati diversi elementi della coppia:

  • Addebito della separazione: viene stabilito se il motivo della separazione sia imputabile alla responsabilità esclusiva di uno dei due coniugi. Tale addebito può essere riconosciuto nel caso di rapporti extraconiugali, comportamenti violenti, violazioni dei doveri coniugali ecc.

  • · Assegno di mantenimento del coniuge: è una somma mensile che può essere richiesta dal coniuge economicamente più debole per sopperire al venir meno del contributo economico da parte dell’ex coniuge, ossia per continuare a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Esempio: sono il coniuge “debole” e guadagno 600,00 euro al mese, mentre l’altro ne guadagna 3.000,00. Ho sempre potuto contare sul supporto economico del suo reddito durante il matrimonio, dunque, al momento della separazione potrò chiedere il pagamento di una cifra mensile per continuare a poter godere di tale sostegno. Quindi, l’assegno di mantenimento non viene riconosciuto nel caso in cui i coniugi abbiano un reddito sostanzialmente uguale. Inoltre, tale assegno non viene concesso al coniuge “debole” nel caso in cui la causa della separazione sia a lui addebitabile.

  • Assegno di Mantenimento dei figli: è un assegno mensile che funziona in modo pressoché analogo rispetto al mantenimento del coniuge appena descritto, ossia serve per eliminare lo scompenso economico subito da un figlio per il fatto che non possa più beneficiare del contributo economico di uno dei due genitori. L’importo viene determinato in base al reddito del genitore economicamente più forte ma anche in base a come verrà definito l’affidamento del figlio tra i genitori. Il figlio avrà diritto a ricevere il mantenimento non solo fino alla maggior età ma anche finché non diverrà economicamente autosufficiente.

  • · Affidamento dei figli minorenni: vengono decisi i tempi e le modalità in base alle quali i figli verranno affidati ai due genitori. Ci potrà essere un affidamento condiviso (con tempi uguali, normalmente alternati), oppure prevalente o persino esclusivo in favore di uno solo dei due genitori. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, invece, questi possono liberamente scegliere il genitore con il quale abitare.

  • Assegnazione della casa coniugale: Come già detto, può accadere che i figli vengano affidati in via prevalente o esclusiva ad uno dei due coniugi ma che la casa di abitazione risulti di proprietà (in tutto o in parte) dell’altro. In tal caso il genitore assegnatario dei figli può richiedere la temporanea assegnazione della casa coniugale finché i figli diventeranno economicamente autosufficienti. Tale diritto è previsto nell'interesse esclusivo dei minori per farli continuare a vivere nella casa dove sono nati e/o cresciuti, nonché per evitare che subiscano un improvviso sradicamento dalla stessa.

  • Scioglimento della comunione legale: molte coppie optano ancora oggi per il regime delle “comunione dei beni”, in base alla quale tutti i beni acquistati durante il matrimonio (esclusi i beni strettamente personali ed alcune altre categorie stabilite dalla Legge) vengono automaticamente cointestati al 50% all’altro coniuge. Al momento della separazione si rende necessario sciogliere la comunione e capire a chi andranno affidati i vari beni che la compongono. In tal caso le soluzioni sono molteplici: si può fare una divisione in parti uguali, oppure uno dei due riceverà una maggiore quantità di beni ma compenserà l’altro pagando la differenza in denaro, o ancora si possono vendere tutti i beni ripartendo in parti uguali il ricavato in denaro ecc.


Quali aspetti vengono decisi nel procedimento di divorzio?

Nel procedimento di divorzio vengono decise sostanzialmente le medesime vicende trattate in sede di separazione (mantenimento dei figli e del coniuge debole, assegnazione dei figli ecc.).

Dunque, si procede con una conferma delle precedenti decisioni oppure con una modifica delle stesse nel caso in cui le condizioni siano mutate nel tempo e richiedano un adeguamento (ad esempio: i redditi dei coniugi, l’età e le esigenze dei figli ecc.).

C’è tuttavia una rilevante differenza nell'assegno di mantenimento del coniuge in sede di divorzio (c.d. assegno divorzile).

Infatti, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che tale assegno ha una natura assistenziale verso il coniuge economicamente più debole, ma non anche la funzione di riequilibrare le differenze reddituali tra i due coniugi per continuare a godere del tenore di vita avuto durante il matrimonio.

Ciò vuol dire che il coniuge economicamente più debole può richiedere un contributo di mantenimento quando non è economicamente autosufficiente (ad esempio, perché incolpevolmente privo di occupazione lavorativa) e non più anche per compensare la differenza di ricchezza nei confronti dell’ex coniuge, ciò in quanto con il divorzio si va a recidere in modo netto e definitivo il legame coniugale.


Quanto dura un procedimento di separazione o di divorzio?

Molti pensano che un procedimento di separazione o di divorzio debba necessariamente durare diversi anni.

In realtà non è sempre così, dipende dai singoli casi e comunque vengono riconosciute delle tutele immediate senza che sia necessario dover attendere la fine del procedimento.

Innanzitutto, i casi di separazione e divorzio consensuale sono particolarmente veloci. Infatti, è verosimile che il procedimento sarà già concluso in poco più di un mese.

In effetti, i tempi possono dilatarsi parecchio nei casi di separazione e divorzio giudiziale. Ciò dipende da quanti fattori devono essere regolati (affidamento figli, mantenimento, divisione beni ecc.) e se sugli stessi vi sia o meno un forte disaccordo.

Difatti, una separazione che nasce come giudiziale può sempre essere convertita in consensuale anche in corso d’opera, così ottenendo una immediata conclusione del procedimento.

Tuttavia, anche nel caso di separazione giudiziale in cui vi sia un totale disaccordo tra le parti, il coniuge debole può ottenere una efficace ed immediata tutela dei suoi diritti. Infatti, è prevista una prima udienza che viene fissata in un termine brevissimo. In tale occasione i coniugi vengono convocati personalmente davanti al Giudice, il quale adotterà immediatamente i provvedimenti provvisori urgenti (affidamento dei figli, mantenimento del coniuge e dei figli, eventuale assegnazione della casa coniugale). Nel mentre, il procedimento seguirà il suo corso fino alla fine e solo in quel momento i provvedimenti provvisori adottati in precedenza verranno – a seconda dei casi – confermati, modificati o revocati con la sentenza.


Nel caso in cui si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista.

Lo Studio Legale dell'Avvocato Longobardi presta consulenza ed assistenza legale per i procedimenti di separazione e divorzio, siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.

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