Mettere al mondo un figlio comporta l’assunzione di una serie di obblighi, non solo dal punto di vista morale, ma anche giuridico.
Infatti, in base alla Legge un genitore deve mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il proprio figlio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Quali sono gli obblighi in capo ad i genitori ed i conseguenti diritti dei figli?
Ciascun genitore è titolare dei seguenti doveri nei confronti dei propri figli:
Contribuire moralmente ed economicamente (in misura proporzionale in base ai redditi posseduti) all'educazione, alla cura ed alla crescita della prole. L’obbligo di mantenimento è dovuto in favore del figlio fino a che quest’ultimo non si renda economicamente autosufficiente.
Garantire l’istruzione scolastica e universitaria, rispettando le scelte che il figlio intraprende nel corso della vita.
Inoltre, i figli hanno diritto a:
Crescere in un contesto familiare che gli consenta di mantenere rapporti significativi con i parenti della madre e del padre.
Essere ascoltati per le decisioni di tutte le questioni che li riguardano. Tale diritto sorge formalmente al compimento degli anni 12, ma sussiste anche anteriormente se il minore dimostra di aver già raggiunto un sufficiente grado di maturità.
Ricevere una quota di eredità dei propri genitori garantita per legge.
Ci sono delle differenze di trattamento tra figli nati da una coppia sposata, da una coppia di fatto o da una relazione occasionale?
Al giorno d’oggi sono tanti i bambini che nascono da genitori non legati dal vincolo matrimoniale. Non solo, tali relazioni “di fatto” spesso si interrompono dopo una durata più o meno breve.
Tuttavia, i diritti dei figli sopra esposti sono riconosciuti dalla Legge in egual misura sia nel caso in cui un bambino nasca da una coppia sposata sia da una relazione “di fatto”.
Infatti, il decreto legislativo 154 del 2013 ha completamente parificato il trattamento dei figli nati fuori dal matrimonio (in passato chiamati figli naturali) con quelli nati da due coniugi (in passato chiamati figli legittimi).
Che succede se un figlio non viene riconosciuto da uno dei genitori?
I bambini nati all'interno del matrimonio si considerano automaticamente riconosciuti da entrambi i coniugi, salvo eventuale disconoscimento successivo da parte del genitore maschio (la madre è sempre certa, mentre il padre no).
Diverso è per i figli nati da una coppia non sposata. In tal caso i genitori biologici devono compiere un atto di riconoscimento del bambino per poter essere considerati rispettivamente padre e madre del neonato.
Tuttavia, non è infrequente che uno dei due genitori non riconosca il proprio figlio nato da una relazione, magari non particolarmente stabile, così di fatto lasciando all'altro genitore l’esclusivo compito di accudire, crescere e mantenere il bambino.
Fino a che non interviene il formale riconoscimento da parte del genitore, per la legge è come se non esistesse alcun rapporto di parentela con il figlio e, quindi, quest’ultimo non può vantare alcun diritto verso il genitore biologico.
La richiesta di accertamento giudiziale della paternità.
Se il genitore biologico continua a rifiutarsi di riconoscere volontariamente il proprio figlio, può essere presentata richiesta al Giudice grazie alla quale vengono eseguiti gli esami ematogenetici (test del DNA) sul presunto genitore, confrontando i risultati con quelli del figlio non riconosciuto.
In caso di esito positivo dell’esame, il Giudice dichiara con sentenza l’esistenza del rapporto di parentela tra genitore e figlio e, da quel momento, lo stesso potrà vantare tutti i relativi diritti riconosciuti dalla Legge.
In particolare, il figlio avrà diritto a richiedere un assegno mensile di mantenimento proporzionato ai redditi del genitore.
Ma non è tutto, il genitore che si è fatto carico esclusivo del mantenimento del figlio potrà altresì richiedere il rimborso di tutte quelle somme che l’altro genitore avrebbe dovuto versare nel corso degli anni.
Infine, la totale assenza della figura genitoriale fin dalla nascita potrebbe aver altresì prodotto un danno nei confronti del figlio, con conseguente diritto a vedersi riconoscere un risarcimento per il danno esistenziale subito c.d. danno “da deprivazione della figura paterna” o “endofamiliare”. Secondo la Corte di Cassazione, tale risarcimento viene riconosciuto nei casi in cui la mancanza del genitore ha prodotto nei confronti del figlio uno sconvolgimento dell’esistenza e/o un’alterazione della personalità. Si tratta di un danno di natura non patrimoniale che talvolta è stato equiparato alla lesione prodotta dalla morte di un genitore sin dalla nascita del bambino, per questo motivo gli importi riconosciuti possono spesso raggiungere cifre molto elevate. Ad esempio, la recente sentenza n. 2938/2017 pronunciata dal Tribunale di Milano ha condannato un padre al risarcimento di 100.000,00 euro per aver rifiutato ogni tipo approccio e contatto con il figlio dalla sua nascita.
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